CIRCOLARE N. 25/2008 DEL 7 LUGLIO 2008

 

D.L. 112/2008 : Importanti novità e semplificazioni

 

Il decreto legge n. 112/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, in vigore dal medesimo giorno, in corso di conversione in legge, prevede alcune importanti novità in materia fiscale e finanziaria, che interessano direttamente la categoria dei liberi professionisti.

L’art. 32 del DL 112/2008 prevede infatti :

1.- Innalzamento della soglia per i pagamenti in contanti, gli assegni trasferibili e il saldo dei libretti al portatore ad euro 12.500,00 (com’era d’altronde prima del 30 aprile).

2.- Eliminato l’obbligo di inserire nella girata degli assegni trasferibili il codice fiscale del girante (risultava un adempimento da un lato inutile, in quanto la banca doveva solo verificare la correttezza meramente formale del codice fiscale, e dall’altro vessatorio, in quanto la semplice dimenticanza del codice fiscale inficiava di validità l’assegno).

3.- Cancellato l’obbligo per i professionisti di avere un conto corrente dedicato all’attività (si consiglia e raccomanda di tenere comunque memoria documentale delle operazioni sui propri conti correnti, per vincere eventuali presunzioni in sede di accertamento).

4.- Con l’abrogazione dei commi 12 e 12-bis dell’articolo 35 del DL 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, viene cancellata la norma che vietava ai professionisti di riscuotere il pagamento dei compensi in contanti. I limiti previsti erano di € 500 dal 1° luglio 2008, per poi scendere a € 100 dal 1° luglio 2009). Appare superfluo ricordare che va comunque rispettato il limite massimo consentito dalle norme antiriciclaggio di € 12.500. La norma abrogata non è risultata un valido deterrente all’evasione fiscale, semmai, in certi casi, poteva addirittura favorirla.

L’art. 33 del DL 112/2008 prevede che:

1.- Gli accertamenti basati sugli studi di settore sono possibili dal periodo d’imposta in cui gli studi di settore entrano in vigore. Gli studi di settore inoltre dovranno essere pubblicati in “Gazzetta Ufficiale” entro il 30 settembre del periodo d’imposta in cui entrano in vigore (solo per questo anno il termine è prorogato al 31 dicembre).

2.- Cancellato l’obbligo di presentare l’elenco clienti/fornitori, reintrodotto dalla manovra dell’estate 2006.